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La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997 (articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2). In particolare, la sanzione è pari al 100%
dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro. È prevista, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi).
ATTENZIONE: per chi non è riuscito a dotarsi in tempo di un registratore telematico, la legge ha previsto una moratoria delle sanzioni che durerà massimo per sei mesi: pertanto, gli operatori con volume d’affari superiore a 400.000 euro dovranno necessariamente dotarsi di RT 9 (o usare la procedura web dell’Agenzia delle entrate) entro il 1° gennaio 2020.
Tutti gli altri operatori al massimo entro il 1° luglio 2020. È molto importante, quindi, attivarsi sin da subito per verificare e acquistare - presso i rivenditori autorizzati - il registratore telematico ovvero adattare, se tecnicamente possibile, il registratore di cassa già in uso.
il 10/02/2020 con la RISOLUZIONE N°6 dell'Agenzia delle Entrate - Divisione Cotribuenti , in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi - Primo semestre di applicazione delle nuove disposizioni; sono state avanzate richieste di chiarimento con specifico riferimento al seguente disposto normativo : <<[ ... ] Nel primo semetre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1 [memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi] decorrente dal 1° Luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni non si applica in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effetuazione dell'operazione , fermi restando i termini di liquidazione dell'impostra sul valore aggiunto.
La RISOLUZIONE N°6 ,in sintesi
i contribuenti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e privi di RT ( Registratore Telematico ) nel primo semestre di vigenza dell'obbligo e fino al momento di disponibilità dell'RT:
- certifica i corrispettivi per mezzo di scontrini e ricevute fiscali ;
- inviano telematicamente i relativi dati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione secondo le indicazioni contenute nel citato provvedimento direttoriale del 4 Luglio 2019;
- liquidano comunque correttamente e tempestivamente le imposte.
- Non sussiste l'obbligo memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini o ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l'emissione di fatture.
- Ugualmente , nessun obbligo di memorizzazione /invio è previsto per coloro che svolgono le attività esonerate con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 10 Maggio 2019.
A favorire l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti con volume d'affari superiore a 400.000 euro , potenzialmente tenuti dal 1°Luglio 2019 alla trasmissione telematica dei corrispettivi ma che non risultava effettuata , una comunicazione che segnala la possibile anomalia. Tali contribuenti possono fornire chiarimentidel caso in risposta alla lettera ricevuta ( Canale Assistenza Civis) e rimediare ad eventuali violazioni.
Si precisa inoltre che riscontrando come unica omissione la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell'obbligo, la violazione, può essere regolarizzata , senza che siano dovute sanzioni amministrative, tramite la trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine 30 Aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2019.
Il documento completo è visibile a questo link sul sito dell'Agenzia delle Entrate.